1. Quali sono i motivi per cui il matrimonio può essere dichiarato nullo?
2. E' necessario avere un avvocato per poter richiedere la nullità del matrimonio?
4. Quanto dura una causa di nullità?
5. Quanto costa una causa di nullità?
6. Il riconoscimento della nullità fa perdere l'assegno di mantenimento stabilito dal Tribunale civile?
7. Il riconoscimento della nullità del matrimonio incide su eventuale prole nata nel coniugio?
8. Come si fa per introdurre una causa di nullità al T.E.I.S.?
9. Che differenza c'è tra un avvocato di fiducia e un patrono stabile?
10. Come si accede ai servizi del Patrono Stabile?
Considerato che l'argomento è perfettamente illustrato nel sito della CEI sui Tribunali Ecclesiastici, riteniamo utile un rimando ad esso. Si vuole tuttavia evidenziare l'opportunità di una consulenza con persona esperta nella disciplina al fine di evitare errate interpretazioni e valutazioni.
Nelle cause di nullità matrimoniale davanti ai Tribunali Ecclesiastici non vi è l'obbligo dell'assistenza di un legale, potendo la parte difendersi da sola. E' però evidente che una difesa tecnica sia garanzia di maggior efficacia. Per tale ragione il Tribunale pone a servizio di coloro che non possono permettersi, per ragioni economiche, l'assistenza legale di fiducia la figura del Patrono Stabile, un avvocato stipendiato direttamente dal Tribunale a cui la parte non deve corrispondere il pagamento di alcuna parcella.
Nel giudizio canonico non si può costringere la parte convenuta ad intervenire nel processo. Il mancato intervento della parte convenuta non pregiudica, in modo automatico, la possibilità della declaratoria di nullità. Infatti detta situazione può avere un peso differente in relazione al capo di nullità dedotto dall'attore. E' normalmente possibile raggiungere la necessaria certezza morale (requisito fondamentale per il Giudice ecclesiastico per poter emettere sentenza) anche in mancanza della deposizione giudiziale della parte convenuta. Anzi spesso un atteggiamento palesemente ostativo della parte convenuta può essere letto a suo sfavore dal Collegio giudicante.
Preliminarmente deve ammettersi l'impossibilità a determinare con precisione la durata di una causa di nullità matrimoniale, dipendendo questa da una serie di variabili. Essendo stata abrogata, dalla recente riforma, la norma della "doppia sentenza conforme" che rendeva obbligatorio il secondo grado di giudizio anche senza l'appello formale di una delle parti, si può certamente ritenere che le cause di nullità saranno molto più celeri rispetto al passato. Inoltre poichè è stato istituito il processo più breve davanti al Vescovo diocesano, è ora possibile che nei casi previsti dalla nuova normativa i tempi siano veramente ridotti (il processo breve dovrebbe infatti essere svolto nel tempo compreso tra un mese e tre mesi). Fatta questa necessaria premessa, il Codice di Diritto Canonico stabilisce come tempo di durata del processo ordinario un anno per il primo grado. Talvolta, tuttavia, non è possibile il rispetto di detta tempistica, soprattutto in cause che si dimostrano conflittuali tra le parti e/o la cui istruttoria risulti complessa. Per avere un'idea dei tempi di svolgimento delle cause nel nostro Tribunale e nel Tribunale di appello prima della riforma leggi l’ultima relazione del Vicario Giudiziale che riporta i dati statistici.
Quando si parla di costi è necessario distinguere almeno tra costi per la causa e costi di patrocinio. I primi sono relativi al costo effettivo del processo; di essi non è richiesto alle parti il pagamento totale. Infatti in Italia è la CEI che si fa carico dei costi di gestione dei Tribunali Ecclesiastici chiedendo alle parti il versamento di un piccolo contributo. Attualmente questo contributo è quantificato in € 525,00 per la parte attrice (colui che inizia la causa) e in € 262,50 per la parte convenuta (altro coniuge) solo se si costituisce in giudizio nominando un proprio avvocato. In casi di comprovata difficoltà economica, dopo avere effettuato una consulenza previa, contestualmente alla presentazione del libello, è possibile ottenere la rateizzazione del contributo alle spese processuali, o anche l’esonero totale, nel caso di un indicatore ISEE al di sotto di € 10000,00. Invece i costi di patrocinio afferiscono alle spese legali per la parcella dell'avvocato e il rimborso delle spese sostenute per esso. Attualmente tali costi sono così determinati: per il primo grado da un minimo di € 1600,00 ad un massimo di € 3000,00; per il secondo grado, se l'avvocato è lo stesso che ha seguito la causa nel primo, da un minimo di € 650,00 ad un massimo di € 1300,00. A tali costi va aggiunta l'IVA (attualmente al 22%), il contributo per la cassa forense di appartenenza dell'avvocato (attualmente al 4%), le spese vive (trasferte ed ogni altro costo sostenuto dall'avvocato per il patrocinio) ed eventuali spese di consulenze (ad es. l'eventuale consulto con uno psicologo per una causa di incapacità). L’onorario dell’avvocato, le spese aggiuntive, evidentemente non quantificabili all’inizio della causa, dovranno essere approvati dal giudice preside dietro apposita nota spese del patrono prima della sentenza.
Il riconoscimento della nullità matrimoniale può trovare accoglimento in Italia nell'ordinamento statale in seguito a delibazione della sentenza, ovvero del riconoscimento di efficacia ad un provvedimento di un'altro Stato. Solo dopo la delibazione, che si ottiene con un procedimento presso la Corte di appello competente territorialmente, può venire mero l'obbligo del mantenimento ma soltanto verso il coniuge in quanto per i figli è sempre obbligatorio e vincolante quanto stabilito dal Giudice all'atto della separazione e/o del divorzio. Ma è bene precisare che la delibazione delle sentenze di nullità è possibile solo a determinate condizioni. Inoltre, nel luglio 2014, la Corte di Cassazione ha stabilito il principio della non delibabilità delle sentenze di declaratoria di nullità in quei casi in cui vi sia stata una prolungata convivenza coniugale (almeno tre anni).
Non vi è alcun legame tra il riconoscimento della nullità del vincolo, anche in seguito a delibazione, e prole nata nel matrimonio. Del resto in Italia, già dal 1975 con la riforma del diritto di famiglia, si è abbandonata la dicitura di figli illegittimi per indicare la prole nata da due persone non unite in matrimonio a vantaggio della locuzione figli naturali. Nel 2012 poi è stata emanata una legge che ha equiparato in toto lo status di figlio con eliminazione di qualsiasi distinzione. Ad ogni modo, la sentenza affermativa che dichiara nullo un matrimonio incide soltanto sul rapporto coniugale e non sulla prole. Anche a livello economico deve precisarsi che neppure la delibazione della sentenza canonica può modificare l'obbligo al mantenimento dei figli stabilito dal Giudice civile.
E' necessario effettuare una consulenza previa con un avvocato per verificare l'esistenza o meno dei presupposti per la nullità! Il Tribunale offre un servizio gratuito di consulenza. Per fruirne basta compilare il modulo, qui scaricabile, ed inviarlo alla nostra cancelleria
L’avvocato così detto di fiducia iscritto al nostro albo è un professionista che avendo i titoli richiesti dal codice di diritto canonico, (almeno il dottorato in diritto canonico, al quale spesso si aggiunge il titolo di Avvocato Rotale, specializzazione altamente prestigiosa) è stato riconosciuto idoneo a patrocinare le cause nel nostro Tribunale ecclesiastico. Viene scelto liberamente dalla parte, e deve quindi essere di norma retribuito da questa secondo delle tariffe stabilite dalla Chiesa. Il patrono stabile è un Avvocato che presta in modo totalmente gratuito il proprio servizio di consulenza ovvero di verifica sulla possibilità di iniziare una causa di nullità, e di patrocinio nell’eventuale successivo processo; egli, infatti, viene retribuito dal nostro tribunale: nulla è a lui dovuto da parte del proprio assistito.
È necessario distinguere il servizio di consulenza previa dal patrocinio nella causa. a) Il servizio di consulenza previa, totalmente gratuito per tutti, serve per verificare se ci siano gli elementi necessari per iniziare la causa di nullità del matrimonio: consiste in un colloquio nel quale viene chiesto di raccontare la propria storia personale, la relazione prematrimoniale, le circostanze che hanno portato al matrimonio e quelle che lo hanno messo in crisi. A questo servizio possono accedere tutti senza alcun costo, indipendentemente dal proprio reddito. Per richiedere questo servizio è necessario compilare il modulo qui scaricabile. [disponibile anche in formato .doc] b) il servizio di patrocinio nel processo di nullità consiste nella preparazione della domanda iniziale (libello) nell’assistenza per l’individuazione delle prove, e durante la fase istruttoria, ed infine nella presentazione della difesa scritta tesa a convincere il giudice della sussistenza o meno della nullità del matrimonio. Le norme della Chiesa Italiana prevedono che anche questo servizio sia gratuito per tutti, ma per motivi esclusivamente pratici (un patrono stabile non può seguire al meglio un numero eccessivo di cause) non sempre questo servizio è accessibile; nel TEIS è stabilito che quando un patrono stabile ha un numero superiore a quelle che può seguire adeguatamente, il servizio da parte di detto avvocato non è disponibile. Il fedele che ne chiede la prestazione dovrebbe quindi attendere che il servizio divenga disponibile oppure può decidere di servirsi di un patrono di fiducia a spese proprie. La persona che si dovesse trovare in una situazione di difficoltà economica e che per questo non ha la possibilità di rivolgersi ad un patrono di fiducia, può fare domanda al Vicario Giudiziale di usufruire comunque delle sue prestazioni producendo adeguata certificazione ISEE e della lettera del proprio parroco a garanzia delle proprie dichiarazioni.
Il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Sardo è il tribunale competente per i processi ordinari delle cause di nullità dei matrimoni celebrati nel territorio di 8 Diocesi della Sardegna (Cagliari, Sassari, Oristano, Ales-Terralba, Alghero-Bosa, Iglesias, Ozieri e Tempio-Ampurias). L'attività svolta è un'attività di accertamento della validità o meno di un determinato matrimonio, attraverso un processo. Il risultato finale di detto lavoro è una sentenza che ha valore dichiarativo ovvero non interviene sul matrimonio in quanto tale ma dichiara semplicemente se da esso è sorto o meno un vincolo valido. Per tale ragione non si può parlare di annullamento del matrimonio, benchè spesso si senta usare tale espressione, ma di dichiarazione di nullità. Il matrimonio celebrato validamente e consumato è infatti indissolubile e nessuna autorità umana può annullarlo o scioglierlo. Il processo matrimoniale serve perciò ad accertare se il matrimonio è stato o meno celebrato validamente. Tutti i fedeli che hanno sperimentato il fallimento del proprio matrimonio possono valutare se intraprendere un processo per l'accertamento della validità o meno di esso. Non si può certamente far corrispondere un fallimento matrimoniale alla nullità del matrimonio, ma spesso effettivamente dietro un matrimonio fallito può esserci una situazione deficitaria già nel suo momento genetico. Sono tantissimi infatti i coniugi che, spesso ignorandolo, si accostano al matrimonio in modo irregolare impedendo così che sorga un vincolo valido.
Il processo matrimoniale è finalizzato ad accertare se il matrimonio sottoposto al vaglio del Tribunale è viziato o meno nel momento dello scambio del consenso da parte dei nubendi, da una situazione che ne abbia impedito il sorgere. Il processo matrimoniale inizia con una domanda della parte che ha interesse (che prende il nome di Attore) che deve contenere sommariamente una presentazione del caso matrimoniale, del motivo di nullità e l'elenco delle prove che si vuole produrre. Tale domanda nel linguaggio processualistico è detta Libello. Spetta al Vicario Giudiziale del Tribunale (che corrisponde al Presidente del Tribunale dell'Ordinamento statale) dopo aver accolto la richiesta e informato l'altra parte (detta convenuta) della volontà dell'attore, valutare se la causa debba essere trattata con il "processo più breve" oppure con quello "ordinario". Tale decisione dipende da due condizioni tassativamente previste dalla nuova normativa: a) che le parti siano concordi nel chiedere la nullità per un determinato motivo; b) che dal Libello appaia manifesta la nullità del matrimonio. Solo quando si realizzano entrembe le condizioni si può ricorrere al processo più breve. In base all'atteggiamento della parte convenuta, si determina il tipo di processo da effettuare, ordinario o più breve; nel processo ordinario si procede alla Costituzione del Collegio dei tre giudici che decideranno la causa e alla Concordanza del Dubbio ovvero l'atto del Giudice con il quale viene fissato il motivo di nullità e al quale dovrà rispondere la sentenza finale del processo. Dopo tale fase ha inizio l'istruttoria della causa, ovvero la raccolta di prove. Nel processo ordinario non vi sono limiti alla produzione di prove, pertanto possono essere addotte prove di qualsiasi genere purché lecite e utili. In sintesi le prove sono le dichiarazioni giurate delle parti, le testimonianze di persone informate della vicenda, eventuali documenti o fotografie, registrazioni, ecc. Pur non essendo prova in senso tecnico, a seconda del motivo di nullità, il Giudice potrà decidere anche l'acquisizione di una o più perizie. Terminata la fase istruttoria, ha inizio il momento dibattimentale, ovvero la presentazione della difesa da parte dell'avvocato o degli avvocati e del Difensore del Vincolo (la Parte che nel processo difende la validità del matrimonio). Avvenuto lo scambio delle difese si dà la possibilità a tutti di una sola replica. Quindi il Collegio si riunisce ed emette la Sentenza definitiva di primo grado. Pubblicata la Sentenza (ovvero comunicata alle Parti) questa diventa esecutiva se nessuno interpone appello entro il termine perentorio di quindici giorni dall'avvenuta notifica. Per l'appello è competente il Tribunale Metropolitano di Cagliari o la Rota Romana (esclusivamente competente per il terzo grado). Per quanto riguarda il processo più breve, invece, il Vicario Giudiziale una volta deciso di far ricorso a tale processo e Concordato il Dubbio, deve nominare l'istruttore per la raccolta sommaria delle prove e l'assessore che consiglierà il vescovo al momento della decisione; inoltre deve stabilire la data della sessione in cui l'istruttore raccoglierà le prove, deposizione delle parti e degli eventuali testimoni per poi concedere 15 giorni ad Avvocati e Difensore del Vincolo per le loro osservazioni. Tutto il materiale istruttorio e quanto osservato dalle parti deve essere visionato dal Vescovo il quale emetterà la Sentenza, dopo essersi consultato con il Giudice Istruttore e l'Assessore. Anche la Sentenza del Vescovo diventa esecutiva passati quindici giorni dalla notifica, senza che nessuna delle parti abbia interposto appello. La sentenza del Vescovo può essere solo affermativa, nel senso che se egli non dovesse raggiungere la necessaria certezza morale della nullità dovrà rimandare causa al processo ordinario.